Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per la presentazione della domanda di riparazione previsto dal comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.